1 maggio 2013

Tosel e la prammatica sanzione

No, tranquilli.. Maria Teresa d'Asburgo non c'entra nulla.

Come sapete, Sorella vostra ama molto anche il basket. Leggiucchiando qui e là si è imbattuta in questa notiziola.



Tramite il proprio sito ufficiale, l’Eurolega ha comunicato la decisione del giudice sportivo: i simpatici verdi giocheranno le prossime tre partite casalinghe della massima competizione europea a porte chiuse. A ciò vanno aggiunti i 40.000 euro di multa a causa dell’utilizzo da parte dei tifosi di sirene illegali, razzi e petardi.
Il giudice, inoltre, ha sottolineato gli enormi rischi che negli ultimi anni si corrono andando a giocare ad Atene: se per i padroni di casa ad Oaka diventa tutto più facile, lo stesso non si può dire delle squadre ospiti, che devono costantemente fare attenzione a quello che succede sugli spalti. Ma questo non è tutto, perché l’Eurolega ha deciso di appesantire ulteriormente la decisione del giudice: a carico del Panathinaikos ci sono altri 60.000 euro di multa ed un’ulteriore partita da disputare a porte chiuse. Questo provvedimento scaturisce dal fatto che in occasione di gara 3 e 4 ci fossero molti più tifosi di quelli previsti dalla capienza del palazzetto.

Sanzione ineccepibile.
Qualcuno avrebbe detto "Era ora!" chè andare a giocare in Grecia non è una passeggiata per nessuno.
Da anni.

Poi pensi al buon Tosel, al mite Tosel, l'uomo che perdona in nome della fattiva collaborazione, in nome del famigerato art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS.

6 giornata: Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. j******* per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

rivolto continuativamente all'allenatore della squadra avversaria grida e cori insultanti e
costituenti espressione di discriminazione etnica.

8 giornata:  Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc.  j******* per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo
tempo, rivolto alla tifoseria avversaria un coro insultante; entità della sanzione attenuata ex art.
13 n. 1 lettere a) e b) e n. 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

14 giornata: Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. j******* per avere suoi sostenitori, all'8° del primo
tempo, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria un coro costituente espressione di
discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e
comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini
preventivi e di vigilanza.

15 giornata: Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc.  j******* per avere suoi sostenitori esposto per una
decina di minuti, dal 20° del primo tempo e fino alla rimozione da parte degli stewards su
disposizione della Società ospitante, uno striscione di una ventina di metri, insultante per i tifosi
avversari e per la memoria di ogni sportivo; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1
lettere a) e b) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

17 giornata: Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc.  j******* per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo
tempo, rivolto all'allenatore di altra Società un coro ingiurioso costituente espressione di
discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma
2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.

21 giornata: Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc.  j******* per avere suoi sostenitori, al 44° del primo
tempo e al 31° del secondo tempo, indirizzato alla tifoseria di altra squadra un coro costituente
espressione di discriminazione territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera a) e b)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.

24 giornata: Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc.  j******* per avere suoi sostenitori, al 44° del primo
tempo, indirizzato alla tifoseria di altra squadra cori insultanti e costituenti espressione di
discriminazione razziale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera a) e b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

33 giornata: Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc.  j******* per avere alcuni suoi sostenitori, al 26° del
primo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria delle grida costituenti
espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre suoi sostenitori, al 2° del secondo
tempo, rivolto reiteratamente ad un calciatore della squadra avversaria, non schierato in campo,
un coro insultante; per avere infine, tra il 38° e il 41° del primo tempo, esposto uno striscione di
grande dimensione dal contenuto oltraggioso per le Forze dell'Ordine; recidiva; entità della
sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Cui si aggiungono, tanto per gradire..

5 giornata: Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc.  j******* per avere un gruppo di suoi sostenitori, al 
termine della gara, fatto irruzione in un bar sito all'interno dello stadio, forzando la porta di 
ingresso, danneggiando gli arredi e asportando alcune confezioni di prodotti esposte per la 
vendita; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera 
b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di 
vigilanza.

11 giornata: Ammenda di € 50.000,00 con diffida : alla Soc.  j******* per avere suoi sostenitori, tra il 7° ed il 17° del secondo tempo, lanciato una quindicina di palle di cartone verso un Arbitro addizionale, una delle quali lo colpiva al collo, cagionandogli una sensazione dolorifica ed inducendo il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa un minuto per un consequenziale controllo sanitario; per avere inoltre, fino al termine della gara, rivolto reiteratamente cori insultanti allo stesso Arbitro addizionale; per avere infine, nel corso della gara, esposto vari striscioni dal tenore ingiuriose nei confronti della squadra avversaria, del suo
presidente, del suo allenatore e di un suo calciatore; sanzione attenuata ex art. 14. n. 5 in relazione all'art 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

22 giornata: Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc.  j******* per avere suoi sostenitori, al termine della gara, indirizzato numerosi sputi agli Ufficiali di gara mentre uscivano dal recinto di giuoco, colpendoli
al volto e sulla divisa; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13
comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine
a fini preventivi e di vigilanza.

25 giornata: Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc.  j******* per avere suoi sostenitori, nel corso e per
qualche minuto oltre il termine della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria
innumerevoli petardi e bottiglie di plastica, senza conseguenze lesive; entità della sanzione
attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

28 giornata: Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc.  j******* per avere suoi sostenitori, al 4° del primo
tempo, indirizzato un coro ingiurioso nei confronti di un calciatore di altra società.

31 giornata: Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc.  j******* per avere suoi sostenitori, al 32° del primo
tempo, indirizzato ad un Arbitro addizionale un coro insultante

Direi che ci sono recidive sufficienti per un paio di partite a porte chiuse..
Esagerata?
Assolutamente no.

6 ottobre 2007. Al Meazza si disputa Inter-napoli
Così si esprimeva il severissimo giudice sportivo Giampaolo Tosel (un omonimo, certamente) in relazione a quanto accaduto nel corso del match.


Rilevato che, nel corso del primo tempo, sostenitori della Società ospitante, raggruppati nel “secondo anello della curva nord”, hanno esposto, in tre successive circostanze, per qualche minuto, striscioni di notevoli dimensioni (metri 5 per 1,5 circa), recanti scritte insultanti per i tifosi avversari e, soprattutto, per la città di loro provenienza; rilevato altresì che, nel corso del secondo tempo, nel medesimo settore dello stadio, venivano intonati reiteratamente cori di analogo tenore spregiativo; ritenuto che tali comportamenti costituiscono espressione di quella “denigrazione per motivi attinenti all’origine territoriale”, prevista e sanzionata dall’art. 11, comma 1 e 3, CGS; valutata la particolare gravità del fatto, per la provocatoria aggressività che connota le espressioni adottate, e considerata, per converso, la riferibilità in via esclusiva di tali comportamenti discriminatori ad un circoscritto e delimitato settore dello stadio, nonché l’assenza di specifici precedenti a carico della Società oggettivamente responsabile; visto l’art. 18, comma 1, lett. e) CGS, P.Q.M.  delibera di infliggere alla Soc. Internazionale la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00, con
l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello della curva nord” inibito agli spettatori.

Praticamente, dovremmo anche ringraziarlo, perchè ha deliberato la sola chiusura della curva (la riferibilità in via esclusiva di tali comportamenti discriminatori ad un circoscritto e delimitato settore dello stadio).

Farei poi notare la siimpatica locuzione "nonché l’assenza di specifici precedenti a carico della Società oggettivamente responsabile" quando oggi siamo in presenza di una recidiva degna di Al Capone.


Eppure il buon Tosel li ha perdonati.

In nome del famigerato art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS io ti perdono, gobbo *** (spazio da riempire a piacere del lettore).


Art. 13 
Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori
1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 
12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: 
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione 
della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse 
finanziarie ed umane adeguate allo scopo; 
b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; 
c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi 
o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; 
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di 
correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; 
e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. 
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 
11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente 
comma 1.



C'è qualcosa che mi sfugge..



Comma e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. 

Scusate..Mi ricordate com'era quella storia dello stadio di proprietà?