2 novembre 2010

27 Scudetti? Chi dice di più, chi dice anche meno. Molti meno.

Ecco. Lo sapevo.
Avrei voluto aprire il mio blog raccontando di me, della mia vita da desperate single, da Bridget Jones meneghina, da cinica markettara.
Niente di tutto questo. 

Mi tocca parlare del famigerato articolo 39 del Codice di Giustizia sportiva. 
Articolo che, secondo taluna stampa (Nessun link. Questo blog non contempla il favoreggiamento della prostituzione), farebbe al caso della squadra bianconera di Torino per vedersi rassegnati i due scudetti revocati.

Dite la verità: o avete modificato in corsa la normativa o mi state prendendo per il c**o.

Eh si, perché l’art.39 che conosco io non prevede il teorema "1 ladro + 1 ladro = 0 ladri”.

Analizziamolo nel dettaglio..
Tutte le decisioni [...]possono essere impugnate per revocazione [...] entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte di giustizia federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.

a e b) Dolo? No. Prove false? Fate vobis. Le intercettazioni sono state disposte da una Procura della Repubblica ed effettuate dalla Polizia Giudiziaria.
Telecom, la famigerata Telecom, attacca solo "la spina". Telecom che avrebbe fatto sparire tutte le intercettazioni sull'Inter. E la "madre di tutte le intercettazioni" (ahahahahha)? Come mai non è sparita? Ops! Non divaghiamo! 
A meno di non voler accusare la magistratura, la Polizia Giudiziaria e chi più ne ha più ne metta di essere smaccatamente interista (sono già comunisti, mi dicono..) direi che le ipotesi a e b sono da scartare.

c) Documenti influenti ai fini del decidere? Potrebbero solo essere prove tese a dimostrare la falsità delle intercettazioni. Via! Scartata anche questa.

d) Fatti nuovi per una diversa pronuncia? Vedi sopra. Alè, salutiamo anche la d).

Idem dicasi per il punto 2.
Errori? Fu l’avvocato Cesare Zaccone a chiedere la B perché “i dati di fatto nei nostri confronti erano drammatici. Erano da serie C.”
Cesare Zaccone. Non Massimo Moratti. Né Guido Rossi. Né Marco Tronchetti Provera.
Cesare Zaccone.
L'avvocato della squadra bianconera di Torino.

E allora? Quale potrebbe essere il “fatto nuovo”? Il coinvolgimento di altre società?
Il teorema “tutti colpevoli nessun colpevole”, vedi l’equazione sopra, non vale.
Se faccio una rapina non sono meno ladra perché anche il mio vicino di casa fa altrettanto. Al massimo, siamo due ladri.

Altrimenti, seguendo questo ragionamento, Totò Riina potrebbe venirci a raccontare che merita l’assoluzione perché anche Bernardo Provenzano è mafioso.
Alzi la mano chi è disposto a sostenere una simile tesi.

Non dimentichiamo poi che giustizia ordinaria e sportiva sono cose differenti (e questo vorrei ricordarlo anche a molti, troppi, boccaloni interisti).
Vogliamo comunque sostenere questo parallelismo (inesistente - repetita juvant)?
Perfetto. In questo caso, facciamo presente al signor (?) agnelli che una condanna per Calciopoli c’è già stata. E non del magazziniere. Non dell’autista del pullman, non dell’usciere, non della donna delle pulizie. Ma dell’AD (AD – Amministratore Delegato) in persona, Antonio Giraudo.
Che è stato condannato per i fatti del 2006.

Con-dan-na-to.

Si dirà: “con il rito abbreviato”. Certo. E allora? Non è che la lunghezza del rito sia direttamente proporzionale al reato. Al contrario (ma guarda?) lo è la pena, che viene "ridotta nella misura di un terzo".

Ma se tale condanna verrà confermata anche nel processo che vede imputato luciano moggi cosa farà la società bianconera?

Restituirà anche gli altri 27?